ASN - Amici Scala N
Giovedì 2 Maggio 2024 - Associazione Nazionale Amici Scala N      

STATUTO ASN

 

Titolo, sede e scopo dell’Associazione.

Art. 1 - È costituita una Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMICI SCALA N"

Art. 2 - L’Associazione ha sede legale in Pavia, piazza Del Carmine n. 2.
Potranno essere istituite altrove ed ovunque, anche all’estero, sedi secondarie.

Art. 3 - L’Associazione non ha finalità di lucro, nè politiche, nè religiose.

Art. 4 - L’Associazione ha per scopo la diffusione di una formazione culturale, scientifica e ludica, tecnica ed applicativa a favore del modellismo, in particolare ferroviario, in scala N e la promozione delle attività dei soci.
A tal fine l’Associazione, in via puramente esemplificativa e non tassativa, cura:

a) la raccolta, la redazione, la pubblicazione e la diffusione della documentazione relativa al modellismo in scala N, nonchè le informazioni relative all’associazione stessa;
b) la promozione e la pubblicizzazione del modellismo in scala N e delle attività dell’associazione e degli associati tramite l’organizzazione, la partecipazione e la sponsorizzazione di mostre, conferenze, congressi, dibattiti, corsi, e ogni altra manifestazione in Italia e all’estero coerente con lo scopo;
c) la conoscenza teorica e applicativa del modellismo ferroviario in scala N, all’interno e all’esterno dell’Associazione, tramite la predisposizione di mostre, conferenze, congressi, dibattiti, corsi, e ogni altro intervento didattico;
d) l’espletamento di ogni servizio connesso alle attività sociali richiesto e concordato con gli associati;
e) lo svolgimento in genere di tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

Soci

Art. 5 - L’Associazione si compone di Soci Ordinari e Soci Onorari.

Art. 6 - Soci Ordinari: sono tutte le persone maggiorenni interessate od operanti nel campo del modellismo in scala N, nonchè le Associazioni con scopi affini o similari e gli Enti Pubblici e Privati aventi finalità o scopi giudicati analoghi agli scopi sociali.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
I versamenti della quota associativa sono comunque a fondo perso e quindi non rivalutabili ne ripetibili in nessun caso.
Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare, ne per successione a titolo universale.

Art. 7 - Soci Onorari: sono tutte le persone fisiche che, anche non essendo soci dell’Associazione, hanno agito in conformità allo scopo sociale; sono nominati dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non partecipano agli Organi dell’Associazione.
Su proposta del Consiglio Direttivo può essere eletto dall’assemblea dell’Associazione Presidente onorario socio che, con opere compiute o cariche ricoperte, abbia reso particolari ed eccezionali servigi all’Associazione.

Art. 8 - Tutti i Soci devono pagare entro fine febbraio di ogni anno la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni.

Art. 9 - La qualifica di socio effettivo si perde per recesso e per morosità.
Il recesso o le dimissioni dall’Associazione devono essere presentate al Presidente a mezzo di lettera raccomandata.
Il Consiglio Direttivo procederà all’esclusione dall’elenco dei soci di coloro che si rendessero morosi nei confronti dell’Associazione.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo può procedere all’espulsione del Socio, che si rendesse indegno di appartenere all’Associazione per attività in contrasto con le finalità dell’Associazione. Il provvedimento deve essere notificato all’interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La notifica comporta per il socio espulso l’immediata esclusione da tutte le attività sociali.

 

Organi dell’Associazione

Art. 11 - Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito
Assemblee

Art. 12 - L’Assemblea è composta dai soli Soci Ordinari in regola con il versamento delle quota associativa.
Entro il mese di giugno di ciascun anno sarà indetta dal Consiglio Direttivo l’Assemblea annuale per l’approvazione del rendiconto finanziario dell’anno precedente.
Quando particolari esigenze lo richiedono, la stessa potrà essere indetta entro il 31 luglio successivo.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo fissa la data dell’Assemblea annuale con almeno trenta giorni di anticipo. L’avviso di convocazione è inviato per iscritto agli aventi diritto almeno dieci giorni prima e deve indicare l’ordine del giorno, sul quale l’Assemblea è chiamata a deliberare.

Art. 14 - Nel corso di ogni esercizio potranno essere convocate Assemblee ogni qualvolta lo ritengano necessario il Consiglio Direttivo o il Presidente dell’Associazione o su richiesta di un terzo dei Soci aventi diritto a partecipare alla stessa.
Il termine di preavviso per la convocazione di dette Assemblee è di 8 (otto) giorni e nei casi d’urgenza potrà essere ridotto a 48 (quarantotto) ore e la convocazione dovrà essere fatta tramite telegramma o posta elettronica.

Art. 15 - In prima convocazione l’Assemblea è valida quando siano presenti i 2/3 (due terzi) dei componenti la stessa.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Qualora all’ordine del giorno vi siano modifiche allo Statuto, occorrerà anche in seconda convocazione la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti l’assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, coadiuvato da un segretario. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, essa è presieduta da un componente dell’Assemblea eletto dalla stessa.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed ogni membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni riguardanti modifiche allo Statuto sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto ad intervenire all’assemblea.
Sono ammesse le deleghe in ragione di due per ogni membro dell’assemblea.

Art. 16 - L’Assemblea:
a) elegge il Presidente;
b) elegge il Consiglio Direttivo;
d) approva il rendiconto finanziario;
e) approva l’attività svolta nell’anno precedente;
f) approva l’attività da svolgere;
g) adotta tutti quei provvedimenti sui quali il Consiglio Direttivo promuove il suo voto;
h) approva le modifiche al presente Statuto;
i) autorizza il Presidente a stare in giudizio.

Art. 17 - Di ogni atto dell’Assemblea viene steso verbale dal segretario della stessa che lo sottoscrive assieme al Presidente.

 

Consiglio Direttivo

Art. 18 - L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di membri variabile, a scelta dell’assemblea, tra tutti i soci ordinari maggiorenni, da cinque a undici. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni sociali.
Qualora per dimissioni il numero dei componenti il Consiglio si riducesse alla metà dei membri eletti, si intenderà decaduto l’intero Consiglio e si dovrà senza indugio procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando almeno due dei suoi membri lo richiedano. Le riunioni del Consiglio sono valide quando sono presenti la metà piĆ¹ uno dei suoi membri.
Le decisioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19 - Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo provvede a quanto possa occorrere per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in via puramente semplificativa:
a) amministra il Patrimonio Sociale;
b)predispone ed attua i programmi dell’Associazione da sottoporre annualmente al voto dell’Assemblea;
c) predispone il rendiconto finanziario finale;
d) predispone il bilancio preventivo;
e) dà esecuzione alle delibere delle Assemblee;
f) determina annualmente le quote sociali;
g) approva le domande di ammissione;
h) approva i Regolamenti interni;
i) prende sotto la propria responsabilità le deliberazioni che sono di competenza dell’Assemblea quando l’urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, impegnandosi a sottoporle per la ratifica alla prima seduta dell’organo competente.

 

Il Presidente

Art. 21 - Il Presidente è eletto dall’Assemblea con la maggioranza del 50% più uno dei partecipanti all’Assemblea.
Esso dura in carica due anni, è il legale rappresentante dell’Associazione e svolge in via puramente esemplificativa i seguenti compiti:
a) convoca e presiede l’Assemblea;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne firma i verbali in unione con il Segretario;
c) fa eseguire le delibere assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
d) sovraintende al buon andamento dell’Associazione e all’osservanza dello Statuto sociale e dei Regolamenti;
e) firma la corrispondenza e tutti gli atti dell’Associazione;
f) rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e dinanzi alle Autorità amministrative e giudiziaria, previa autorizzazione a norma di Statuto;
g) attende a tutti gli altri adempimenti che gli sono demandati per legge e per Statuto.
Per fatti gravi ed urgenti il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo da ratificarsi dallo stesso nella sua prima riunione successiva.

Art. 22 - In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

 

Il Segretario

Art. 23 - È compito del Segretario:
a) redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio;
b) compilare e controfirmare gli atti dell’Associazione e attendere alla loro conservazione;
c) tenere il Libro dei Soci;
d) assicurare il funzionamento dei servizi di segreteria.

 

Il Tesoriere

Art. 24 - È compito del Tesoriere:
a) custodire i valori appartenenti all’Associazione;
b) riscuotere le quote dei soci ed ogni altra entrata a favore dell’Associazione;
c) provvedere ai pagamenti;
d) redigere il rendiconto finale dell’esercizio sociale.

 

Patrimonio e Rendiconto

Art. 25 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote sociali stabilite annualmente da Consiglio Direttivo;
b) da elargizioni, donazioni, ecc.:
c) dai beni di proprietà dell’Associazione dalla data di fondazione.
All’associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Pertanto gli avanzi netti di gestione entrano a far parte del patrimonio dell’associazione.

Art. 26 - Entro il 20 gennaio di ogni anno il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo il rendiconto finale dell’anno precedente.

 

Commissioni di studio

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni di studio, anche permanenti, su argomenti scelti in relazione agli scopi associativi, nominandone i membri e i responsabili e determinandone i compiti.

 

Scioglimento dell’Associazione

Art. 28 - La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge n° 662 del 23-12-1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.